L’avvocato Stefano Vinti assiste Grandi Stazioni Retail contro la class action per gli spazi della stazione Milano Centrale

Il Prof. Avv. Stefano Vinti e l’Avv. Sonia Macchia hanno assistito Grandi Stazioni Retail Spa nella controversia prodottasi avanti alla giustizia amministrativa e scaturita dalla class action promossa dall’Associazione Pendolari Piacenza e la Confconsumatori APS (già Confederazione Generale dei Consumatori) dinnanzi al TAR Lombardia e, in seguito alla soccombenza delle ricorrenti, con gravame innanzi al Consiglio di Stato.

La questione giuridica aveva ad oggetto l’accertamento della possibile lesione degli interessi degli associati utenti/pendolari prodottasi in seguito alla paventata violazione degli standard qualitativi stabiliti per la concessionaria di servizio pubblico per quanto concerne l’utilizzo degli spazi della Stazione di Milano Centrale. Gli stessi ricorrenti miravano ad ottenere la condanna della società ad adeguare l’uso degli spazi in gestione nel pieno rispetto dell’interesse dell’utenza, e quindi ad aumentare le sale e/o spazi attrezzati per l’attesa dei viaggiatori in arrivo ed in partenza, in modo da raggiungere il giusto rapporto proporzionale fra destinazione pubblica e destinazione commerciale dei suddetti locali e a provvedere, altresì, a ripristinare il preesistente sistema d’informazione sugli orari dei treni in arrivo ed in partenza (tabelloni) o comunque a predisporne uno di corrispondente dimensione ed efficacia.In partic

olare, le ricorrenti sottolineavano che i beni ferroviari attualmente affidati alla gestione della Grandi Stazioni Retail S.p.a. rientravano nella categoria di beni soggetti ad un vincolo di destinazione pubblica, da cui deriverebbero determinati standard qualitativi, scaturenti ex lege dalla definizione stessa dei beni a destinazione pubblicistica, ravvisando una lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi dei loro rappresentati, come conseguenza del comportamento posto in essere dal gestore

Precisavano, inoltre, che Grandi Stazioni Retail, avevano deciso illegittimamente di utilizzare la maggior parte degli spazi della stazione per inserire attività commerciali privatistiche invece di realizzare appositi spazi pubblici di attesa, gratuiti, per i pendolari producendo disagi per gli utenti più volte costretti ad aspettare i treni accalcati nei pochissimi spazi a loro destinati all’aria aperta e, quindi, esposti ai freddi invernali e ai caldi estivi. Ad ulteriore dimostrazione delle loro tesi, le ricorrenti rilevavano che dai mappali della Stazione era evidente una situazione di netta sproporzione tra le aree dedicate alle attività commerciali e quelle dedicate al servizio ferroviario, ovvero all’interesse pubblico.

Il Tribunale regionale adito respingeva il ricorso e dichiarava infondata l’azione in ragione dell’assenza dei requisiti oggettivi richiesti ai fini della class action dalla legge, in quanto le ricorrenti non avevano fornito alcuna indicazione specifica sugli standard qualitativi violati, facendo riferimento a generici livelli di qualità derivanti dalla destinazione pubblica del servizio, e non avevano neppure chiarito quali erano le disposizioni dell’Autorità preposta alla regolazione ed al controllo del settore contenti gli standard asseritamente violati dal gestore. L’Associazione Pendolari Piacenza e la Confederazione Generale dei Consumatori proponevano appello avverso la suddetta decisione.

Il Consiglio di Stato, Sezione V, ha sposato la prospettazione del giudice di prime cure e le difese svolte dall’avvocato Stefano Vinti, ritenendo che nel caso di specie non sussistano i presupposti oggettivi della class action pubblica, ai sensi del d.lgs.198/2009. L’azione per la violazione degli standard qualitativi presuppone la presenza di una definizione dei livelli qualitativi ed economici, che non siano semplicemente desumibili dalla natura e destinazione dei beni di cui si tratta, ma più, specificamente “stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore”, ossia, nella fattispecie, dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

In difetto di una chiara indicazione degli standard qualitativi circa l’utilizzo degli spazi della Stazione di Milano Centrale non è consentito individuare la violazione denunciata.

Il Collegio ha chiarito che le parti ricorrenti avrebbero dovuto attivare a monte il concessionario e/o il gestore per ottenere la redazione delle Carte di servizi o l’emanazione di disposizioni, capaci di definire puntualmente i livelli qualitativi dei servizi per gli utenti della stazione, atteso che è fatto obbligo alle amministrazioni e ai concessionari di definire i parametri qualitativi nell’erogazione dei servizi pubblici, al fine di assicurare ai viaggiatori, utenti dei servizi ferroviari, il diritto al rispetto e all’osservanza degli standard fissati. Solo a seguito della precisa qualificazione dei livelli qualitativi ed economici sarebbe stato possibile azionare la tutela di siffatta situazione soggettiva, tramite il rimedio collettivo in considerazione, volto al ripristino della corretta erogazione del servizio.

Dunque, come rilevato dall’Avv. Prof. Stefano Vinti e Sonia Macchia la destinazione pubblica del servizio non è un elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti, atteso che l’azione collettiva non attribuisce la possibilità di agire in via generale avverso forme di inefficienza, ma necessita che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti dalle amministrazioni.

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