Stefano Vinti, avvocato di parte ricorrente, contesta dinanzi al T.a.r. Veneto la violazione degli articoli 1 e 2 della L. n. 381/1991 per avere l’impresa aggiudicataria impiegato il personale volontario in misura non marginale e complementare, bensì sostitutiva degli addetti professionali nell’esecuzione del contratto di appalto

Il T.a.r. Veneto (Sez. III) con sentenza del 5 gennaio 2022, n. 32 è intervenuto in ordine alla violazione degli articoli 1 e 2 della L. n. 381/1991 concernenti il riparto di attività nelle società cooperative sociali tra operatori professionali e soci volontari per la gestione dei servizi socio sanitari e degli articoli 23, co. 16; 95, co. 10, ultimo periodo e 97, co. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 in riferimento alla valutazione di congruità dell’offerta dei costi della manodopera impiegata nella commessa.

La vicenda trae origine dal provvedimento di aggiudicazione dell’11 dicembre 2020 avverso il quale parte ricorrente, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 120 e ss. del c.p.a., articolando due distinti motivi.

In primo luogo, è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in quanto violativo dell’art. 2, comma 5 della L. n. 381 del 1991, che limita l’utilizzo dei soci volontari nell’espletamento delle commesse pubbliche ad un impiego che sia – quantitativamente e qualitativamente complementare – ma non anche sostitutivo rispetto a quello degli operatori professionali.

Sotto altro profilo, l’aggiudicazione si rilevava illegittima per essere stata adottata in violazione degli articoli 23, co. 16, 95, co. 10 e 97, co. 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Collegio ha ritenuto ammissibili e fondate le censure proposte dalla ricorrente.

Con riferimento al primo motivo di impugnazione, il g.a. ha infatti rilevato che l’aggiudicataria aveva impiegato i soci volontari in modo del tutto analogo ed indifferenziato rispetto ai lavoratori “dipendenti”, al fine di svolgere le attività principali oggetto del contratto.

Tutto ciò in chiara violazione dell’art. 2, co. 5 della L. n. 381/1991, ai sensi del quale le prestazioni dei soci volontari: “possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali”.

Il Collegio ha ritenuto di condividere anche la doglianza volta a contestare la manifesta erroneità, irragionevolezza e inadeguatezza del giudizio di non anomalia espletato dalla stazione appaltante, avendo ravvisato uno scostamento rilevante e ingiustificato tra il costo del lavoro indicato dalla società aggiudicataria rispetto ai trattamenti salariali presenti nella contrattazione collettiva del 2019.

Secondo il giudice, l’aggiudicataria avrebbe dovuto fare riferimento proprio a tali trattamenti salariali minimi inderogabili anziché fare applicazione dei trattamenti salariali indicati nelle tabelle ministeriali del 2013, riferibili a una tornata contrattuale ormai del tutto superata.

In conclusione, il Collegio ha accolto il ricorso avanzato dagli Avv.ti Prof. Stefano Vinti, Dario Capotorto e Corinna Fedeli e per l’effetto ha disposto l’annullamento della delibera di aggiudicazione e, ai sensi degli articoli 122 e 124 del c.p.a., ha dichiarato l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato e il subentro in favore della ricorrente.

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